Un alimento può avere un aspetto familiare, un’etichetta convincente e una confezione del tutto regolare, ma non essere ciò che dichiara. L’olio può contenere una miscela diversa da quella indicata, il miele può essere stato alterato con sciroppi zuccherini, una specie ittica può essere venduta con il nome di un’altra più pregiata. In altri casi è l’origine geografica a essere falsa, oppure la percentuale di un ingrediente non corrisponde a quella riportata sull’etichetta. Non tutte le irregolarità sono però frodi. Un errore di lavorazione, una contaminazione accidentale o un’informazione riportata male possono generare una non conformità, anche grave, ma manca un elemento decisivo: l’intenzione di ingannare.
La Commissione europea definisce la frode agroalimentare come una presunta azione intenzionale compiuta per trarre in inganno gli acquirenti e ottenere un vantaggio indebito. Il punto centrale non è soltanto che il prodotto sia diverso da quello dichiarato. Qualcuno deve aver modificato, nascosto o rappresentato in modo falso una sua caratteristica per ricavarne un beneficio. È un fenomeno difficile da misurare. Le autorità europee pubblicano ogni mese rapporti sui sospetti rilevati attraverso la rete di allerta e cooperazione, ma precisano che le segnalazioni non corrispondono in modo automatico a frodi già accertate. Sono informazioni selezionate che aiutano autorità e imprese a individuare possibili vulnerabilità e nuovi rischi lungo la filiera.



