Il riferimento centrale, per il pet food venduto in Europa, è il Regolamento (CE) n. 767/2009 sulla commercializzazione e l’uso dei mangimi. È questo testo a fissare i principi generali: le informazioni devono essere veritiere, verificabili, comprensibili e non fuorvianti; le diciture obbligatorie devono essere riportate in modo visibile, leggibile e non nascoste da altri elementi grafici; l’operatore responsabile dell’etichettatura deve poter dimostrare l’esattezza di quanto dichiara. La Commissione europea richiama inoltre il Codice di buona pratica FEDIAF come riferimento operativo per un’applicazione armonizzata delle regole nel pet food.
Il primo punto è la corretta identificazione del prodotto. In etichetta deve comparire il tipo di mangime: “mangime completo” oppure “mangime complementare”. Il mangime completo è quello che, per composizione, è sufficiente a soddisfare da solo la razione giornaliera; il mangime complementare, invece, ha un tenore elevato di alcune sostanze ma, da solo, non copre il fabbisogno quotidiano e deve quindi essere somministrato insieme ad altri mangimi. Per i pet diversi da cane e gatto può essere usata anche la dizione “mangime composto”, ma per cane e gatto la distinzione tra completo e complementare resta il riferimento più chiaro.
Accanto alla denominazione, il regolamento richiede una serie di indicazioni obbligatorie: nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile, eventuale numero di riconoscimento dello stabilimento quando applicabile, numero di lotto, quantità netta e, nei casi previsti, tenore di umidità. L’umidità va dichiarata quando supera il 14% negli altri mangimi, soglia che nel pet food coincide di fatto con la distinzione pratica tra prodotti secchi e prodotti umidi o semi-umidi. Le istruzioni per l’uso dei mangimi complementari, soprattutto quando contengono additivi oltre i livelli massimi previsti per il mangime completo, devono indicare con precisione la quantità massima da somministrare per evitare superamenti nella razione giornaliera.
Un nodo centrale è la composizione. Nel pet food la lista ingredienti compare sotto la voce “composizione” e può essere costruita in due modi: usando le categorie di materie prime, come “carni e derivati”, “cereali”, “sottoprodotti di origine vegetale”, “oli e grassi”, “minerali”, oppure dichiarando le singole materie prime, come pollo disidratato, mais, grasso di pollo, polpa di barbabietola e così via. Le linee FEDIAF chiariscono che, per i prodotti per animali da compagnia, le materie prime possono essere indicate in ordine decrescente di peso al momento della formulazione oppure con l’indicazione quantitativa del loro contenuto. È una scelta tutt’altro che neutra, perché incide direttamente sulla leggibilità tecnica dell’etichetta e sulla coerenza tra ricetta, documentazione e posizionamento del prodotto.
Su questo punto è importante evitare una delle ambiguità più frequenti. La presenza di una categoria generica non significa necessariamente minore qualità, ma una modalità di dichiarazione diversa consentita dal quadro normativo. Al tempo stesso, se l’etichetta richiama in evidenza una materia prima specifica, la sua presenza deve essere sostenuta da una dichiarazione coerente della percentuale. FEDIAF fa un esempio molto chiaro: se il prodotto richiama le carote, l’etichetta può riportare “carote (4%)”, oppure “carote essiccate (0,45%, equivalenti al 4% di carote)”.
Subito dopo vengono i costituenti analitici. Per cani e gatti, nel mangime completo e nel mangime complementare non minerale, devono essere dichiarati almeno proteina grezza, grassi grezzi, fibra grezza e ceneri grezze; se l’umidità supera il 14%, va indicata anche quella. Nel pet food è ammesso sostituire alcune diciture più “da laboratorio” con termini più leggibili: “crude protein” può diventare “proteina”, “crude oils and fats” può diventare “tenore in materia grassa” o “grassi”, e “crude ash” può essere sostituito da “residuo d’incenerimento” o “materia inorganica”. Le “ceneri”, quindi, non sono un ingrediente aggiunto: rappresentano il residuo minerale che rimane dopo l’analisi del prodotto.
Per i mangimi complementari minerali il set di analitici cambia: vanno dichiarati calcio, sodio e fosforo. Questo serve a distinguere prodotti che non sono pensati per essere usati come alimento completo, ma come integrazione minerale della razione. Anche qui la classificazione iniziale del prodotto ha conseguenze dirette su ciò che deve comparire in etichetta.
La sezione “additivi” richiede un’attenzione specifica. Nel diritto europeo gli additivi non coincidono con gli ingredienti: sono sostanze, microrganismi o preparati aggiunti intenzionalmente per svolgere una funzione precisa, e sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1831/2003. Possono appartenere, per esempio, alla categoria degli additivi nutrizionali, tecnologici, sensoriali o zootecnici; nel pet food, quelli più frequenti sono vitamine, oligoelementi, conservanti, antiossidanti, coloranti e aromatizzanti. In etichetta devono comparire sotto la voce “additivi”, con il nome e/o il numero identificativo, la funzione o il gruppo funzionale e, nei casi previsti, la quantità aggiunta.
Qui vale una distinzione pratica importante. Se, per esempio, la vitamina E è presente naturalmente nelle materie prime e anche aggiunta come additivo, il dato riportato sotto “additivi” indica la quantità aggiunta in ricetta; se invece la vitamina viene dichiarata tra i costituenti analitici, quel valore rappresenta il contenuto totale nel prodotto finito, considerato alla fine della shelf life.
Un altro elemento da trattare con rigore è la presentazione grafica delle informazioni obbligatorie. Il regolamento non impone solo che ci siano, ma anche che siano collocate in un punto evidente, integralmente riportate, chiaramente leggibili e non oscurate da altri elementi. In pratica, il fronte pack può valorizzare il prodotto, ma non può comprimere o rendere marginali le informazioni legali. Questo vale anche quando si usa un QR code: il digitale può estendere il contenuto, rimandare a schede tecniche, istruzioni o approfondimenti, ma non può sostituire le diciture obbligatorie che devono restare sulla confezione.