Integratori alimentari: cosa scrivere in etichetta

Vitamine, minerali, estratti vegetali, fermenti, aminoacidi: sugli scaffali gli integratori alimentari hanno forme, ingredienti e funzioni molto diverse. Possono presentarsi come capsule, compresse, bustine, polveri o liquidi da assumere in piccole quantità. Dal punto di vista normativo sono alimenti, ma hanno caratteristiche particolari e anche la loro etichetta segue regole specifiche. Una confezione deve spiegare che cosa contiene il prodotto, quanto assumerne e quali precauzioni rispettare, ma deve anche evitare di attribuirgli effetti che un integratore non può rivendicare. Qui la normativa è molto netta: informazione nutrizionale, indicazione sulla salute e promessa terapeutica sono cose molto diverse e vanno separate in modo chiaro.

Cosa deve comparire sull’etichetta di un integratore

Il riferimento europeo specifico è la Direttiva 2002/46/CE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169. A queste norme si affiancano le regole generali sulle informazioni ai consumatori previste dal Regolamento (UE) 1169/2011 e quelle relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute del Regolamento (CE) 1924/2006.

La normativa definisce gli integratori come prodotti alimentari destinati a integrare la dieta e costituiti da fonti concentrate di sostanze nutritive o di altre sostanze con effetto nutritivo o fisiologico, commercializzati in forme predosate. La denominazione prevista è “integratore alimentare”. Come gli altri alimenti preimballati, devono riportare una serie di informazioni generali, tra cui l’elenco degli ingredienti, con gli allergeni messi in evidenza, la quantità netta, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le eventuali condizioni particolari di conservazione e il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore responsabile delle informazioni.

A queste si aggiungono indicazioni specifiche. Deve comparire la categoria delle sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzano il prodotto, oppure un’indicazione relativa alla loro natura. Centrale è poi la dose raccomandata per il consumo giornaliero: una compressa, due capsule, una bustina oppure una determinata quantità di polvere o liquido. Le quantità delle sostanze con effetto nutritivo o fisiologico devono essere espresse numericamente e riferite proprio alla dose giornaliera raccomandata. Nel caso di vitamine e minerali, quando previsto, vengono indicate anche in percentuale rispetto ai valori nutritivi di riferimento. È uno degli elementi che distingue l’integratore dagli alimenti comuni: per i prodotti disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE non si applica la normale dichiarazione nutrizionale prevista per gli altri alimenti preimballati.

Ci sono poi alcune avvertenze obbligatorie. La confezione deve indicare di non superare la dose giornaliera raccomandata, ricordare che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e specificare che il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini piccoli. A seconda della composizione possono diventare necessarie altre indicazioni previste dalla normativa o dalle linee guida del Ministero della Salute. Prima dell’immissione in commercio in Italia, inoltre, l’operatore responsabile deve notificare l’integratore al Ministero della Salute, trasmettendo anche l’etichetta utilizzata. I prodotti che completano la procedura vengono inseriti nel Registro degli integratori alimentari. Notifica e iscrizione non equivalgono però a un’autorizzazione preventiva: la responsabilità della conformità del prodotto e delle informazioni riportate resta all’operatore.

Ingredienti diversi, indicazioni diverse

Non esiste un’etichetta standard adatta a qualsiasi integratore. Una parte importante delle informazioni da riportare dipende dalla composizione effettiva del prodotto.

Un caso significativo è quello degli integratori contenenti sostanze e preparati vegetali, spesso indicati con il termine botanicals. In Italia il loro impiego è disciplinato dal Decreto ministeriale 10 agosto 2018 e dai successivi aggiornamenti. La pianta utilizzata deve essere identificata correttamente e occorre tenere conto anche della parte impiegata e delle caratteristiche del preparato. Nel caso degli estratti, la natura e il metodo di preparazione possono essere rilevanti per identificare in modo preciso ciò che il consumatore sta assumendo. È una distinzione importante perché due preparazioni ottenute dalla stessa specie vegetale non sono necessariamente equivalenti. Radice, foglia, frutto o seme possono avere composizioni differenti e anche il procedimento utilizzato per ottenere un estratto può determinarne le caratteristiche.

Una particolare attenzione riguarda anche gli integratori contenenti microrganismi utilizzati per favorire l’equilibrio della flora intestinale. Le indicazioni ministeriali prevedono criteri specifici per identificare i microrganismi utilizzati e dichiararne le quantità. In prodotti di questo tipo, così come per quelli contenenti sostanze vegetali, descrivere correttamente l’ingrediente è quindi una parte fondamentale dell’informazione al consumatore. La composizione può inoltre determinare la presenza di avvertenze specifiche. Alcune sostanze o determinati livelli di assunzione richiedono diciture ulteriori rispetto a quelle generalmente previste per tutti gli integratori. Proprio per questo l’etichetta deve essere costruita partendo dalla formulazione reale del prodotto, e non adattando semplicemente un modello grafico utilizzato per altre referenze.

Claim e promesse: dove passa il confine

La parte più delicata è probabilmente il rapporto tra ciò che un integratore contiene e ciò che si può dichiarare che faccia. Gli integratori non sono medicinali. L’etichetta, la presentazione e la pubblicità non possono quindi attribuire loro proprietà di prevenzione, trattamento o cura di una malattia. Possono invece essere utilizzate determinate indicazioni nutrizionali e sulla salute, ma solo entro il quadro stabilito dalla normativa europea.

I cosiddetti health claim non sono formule pubblicitarie che possono essere costruite liberamente. Per utilizzarli occorre verificare che l’indicazione sia consentita, che riguardi realmente la sostanza presente nel prodotto e che vengano rispettate le condizioni previste per il suo impiego. Una frase scientificamente plausibile, quindi, non è automaticamente utilizzabile sulla confezione. La differenza può essere sottile solo in apparenza. Affermare, nei casi e nelle condizioni autorizzate, che una sostanza “contribuisce alla normale funzione” di un determinato processo fisiologico è cosa diversa dal sostenere che il prodotto previene o cura una patologia. Nel secondo caso si entra nel campo delle proprietà terapeutiche, che non possono essere attribuite a un integratore alimentare.

La normativa vieta inoltre di suggerire che una dieta equilibrata e variata non sia generalmente in grado di fornire quantità adeguate di nutrienti. È un principio coerente con la definizione stessa di questi prodotti: un integratore serve a integrare l’alimentazione, non a sostituirla. L’etichetta di un integratore deve quindi far convivere molte informazioni in uno spazio spesso ridotto: ingredienti, quantità, dose giornaliera, avvertenze e indicazioni sulle caratteristiche del prodotto. Ma il problema non è soltanto trovare lo spazio sufficiente sulla confezione. Occorre soprattutto scegliere con precisione le parole.