Etichettatura dell’olio: regole e denominazioni da conoscere

Il peso culturale e simbolico dell’olio di oliva, almeno per i popoli che affacciano sul Mediterraneo, è davvero unico. Dentro una bottiglia si concentrano secoli e secoli di storia, di identità (i romani lo indicavano, insieme al pane e al vino, per distinguersi dai barbari), di valori. In un uliveto, in un frantoio, in una bottiglia si intersecano agricoltura, paesaggio, commercio, consuetudini alimentari, tradizioni. L’olio extra vergine di oliva richiama immediatamente l’idea della qualità più alta; l’olio vergine resta dentro la stessa filiera, pur con caratteristiche diverse; gli altri oli di oliva, raffinati o ottenuti da miscele, appartengono invece a categorie che richiedono un linguaggio più preciso e meno affidato all’immaginario. 

In questo settore le parole hanno un peso specifico molto concreto. Le categorie non si sovrappongono, le denominazioni non possono essere usate con elasticità e la comunicazione del prodotto deve restare aderente alla sua natura reale. Negli anni – con la crescente industrializzazione del prodotto e l’allargamento del mercato – il quadro normativo si è fatto più preciso e articolato. Oggi l’etichettatura dell’olio destinato al consumatore finale si muove dentro un sistema di regole europee che riguarda denominazioni di vendita, indicazioni di categoria, origine, diciture facoltative, confezionamento e presentazione. E quando si parla di bottiglie, lotti, controetichette e piccole serie, la distanza tra un’etichetta conforme e una soltanto plausibile emerge molto in fretta.

Punti critici ed errori da non fare

La base, anche per l’olio, resta il regolamento europeo sulle informazioni alimentari ai consumatori. L’etichetta deve quindi riportare gli elementi generali previsti per gli alimenti preimballati: denominazione dell’alimento, quantità netta, termine minimo di conservazione, condizioni di conservazione quando rilevanti, operatore responsabile, dichiarazione nutrizionale nei casi previsti e tutte le altre informazioni obbligatorie applicabili. Su questa struttura generale, però, nel caso dell’olio di oliva si innestano regole specifiche molto più stringenti, che rendono il settore diverso da molti altri alimenti.


Nel caso dell’olio extra vergine e dell’olio vergine, uno dei punti più delicati riguarda l’origine. La normativa europea prevede l’indicazione obbligatoria del luogo di origine per queste categorie, con formule precise che cambiano a seconda che olive e frangitura provengano dallo stesso Paese, da più Stati membri o da Paesi terzi. È proprio su questo terreno che molte etichette si complicano: basta poco per passare da un’indicazione corretta a una formula ambigua, troppo sintetica o sbilanciata sul piano promozionale. Per gli oli diversi dall’extra vergine e dal vergine, invece, lo schema cambia e l’etichetta non segue le stesse regole.

Anche le diciture facoltative richiedono grande cautela. Espressioni come “spremuto a freddo” o “estratto a freddo” non possono essere usate come semplici rinforzi commerciali: sono ammesse solo in condizioni tecniche precise. “Prima spremitura a freddo” è riservata agli extra vergini o vergini ottenuti sotto i 27 gradi con un primo processo di spremitura meccanica tramite sistema tradizionale. “Estratto a freddo” può comparire solo per oli extra vergini o vergini ottenuti, sempre sotto i 27 gradi, per percolazione o centrifugazione della pasta di olive. Anche le indicazioni che richiamano caratteristiche organolettiche, come fruttato, amaro o piccante, non sono libere: la normativa le ammette solo entro parametri e valutazioni codificate.

Un altro errore frequente nasce quando l’olio viene raccontato più attraverso immagini e suggestioni che con termini corretti. Nel caso delle miscele tra olio di oliva e altri oli vegetali, la presenza dell’olio di oliva non può essere enfatizzata arbitrariamente fuori dall’elenco ingredienti: la normativa impone formule precise e collega anche l’uso di immagini o grafica a condizioni determinate. In un settore dove il packaging richiama spesso naturalità, territorio e tradizione, la tentazione di spingere il racconto è forte. Proprio per questo l’etichetta deve restare ancorata alla natura reale del prodotto e non lasciarsi trascinare da scorciatoie narrative.

Cosa mettere in etichetta

Per orientarsi davvero nell’etichettatura dell’olio conviene mettere in fila, in modo semplice, le informazioni che devono comparire sul prodotto. Alcune valgono per tutti gli oli confezionati, altre cambiano in base alla categoria, in particolare nel caso dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine. La base generale resta il Regolamento (UE) 1169/2011, mentre per l’olio di oliva si aggiungono le prescrizioni specifiche del Regolamento delegato (UE) 2022/2104.La prima informazione è la denominazione di vendita. Deve identificare in modo corretto la categoria del prodotto: olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva oppure olio di sansa di oliva. In questo settore le categorie non sono intercambiabili e non possono essere adattate con libertà.
Accanto alla denominazione deve comparire anche la descrizione della categoria dell’olio, cioè la formula prevista dalla norma. Per esempio, l’extra vergine deve riportare la dicitura “olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. Per le altre categorie la formula cambia.
Per olio extra vergine di oliva e olio di oliva vergine è obbligatoria anche la designazione dell’origine. L’etichetta deve quindi indicare il Paese o l’area di provenienza secondo le formule ammesse dalla normativa europea. Per le altre categorie, invece, non si applica questo stesso obbligo specifico.
La campagna di raccolta può comparire solo per l’extra vergine e per il vergine, e solo quando il 100% dell’olio contenuto nella confezione proviene da quella raccolta. Non è quindi una voce sempre obbligatoria, ma un’indicazione ammessa a condizioni precise.
Le modalità di produzione richiedono attenzione. Diciture come “prima spremitura a freddo” o “estratto a freddo” non possono essere usate come formule generiche di valorizzazione del prodotto. Sono ammesse soltanto nei casi previsti dalla norma e in presenza di precise condizioni tecniche di lavorazione.
Anche le caratteristiche organolettiche possono comparire in etichetta, ma solo entro un quadro regolato. Per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine si possono riportare indicazioni relative al gusto o all’olfatto solo quando derivano da una valutazione effettuata secondo il metodo ufficiale previsto dalla normativa europea.
Tra le informazioni generali obbligatorie rientra poi la quantità netta, che per l’olio confezionato va espressa in unità di volume, quindi in litri, centilitri o millilitri.
L’elenco degli ingredienti non serve per l’olio di oliva semplice. Diventa invece necessario nel caso di oli aromatizzati o di prodotti che contengono ingredienti aggiunti.
Deve comparire anche la dichiarazione nutrizionale, secondo le regole generali applicabili agli alimenti preimballati.
Non vanno trascurate le condizioni di conservazione, che nel caso dell’olio sono particolarmente importanti. La normativa richiede indicazioni coerenti con la corretta conservazione del prodotto, in particolare rispetto a luce e calore.
L’etichetta deve poi riportare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore responsabile delle informazioni alimentari. A questo si aggiungono il termine minimo di conservazione e il lotto, che restano elementi essenziali per la corretta identificazione del prodotto confezionato.
Se il prodotto è venduto in Italia, va considerata anche la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, che rientra negli obblighi previsti dalla normativa nazionale. Per il packaging va inoltre gestita separatamente l’etichettatura ambientale, che non sostituisce le informazioni alimentari obbligatorie ma si affianca a esse.

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