Cosa c’è in un vasetto di miele: te lo dice l’etichetta

In Italia la produzione di miele è assicurata da oltre 1,6 milioni di alveari di cui il 79% circa è gestito da apicoltori commerciali che allevano le api per professione. Quest’ultimi sono circa 7 mila e si concentrano per poco meno di un terzo, il 32,1%, nel Nord-Ovest. Il 19,1% si trova nel Nord-Est, il 18,2% al Centro, il 17,2% nel Sud Italia e il restante 13,4% nelle Isole. Il tessuto imprenditoriale del settore italiano dell’apicoltura è formato per la stragrande maggioranza da microimprese (realtà con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro), che adottano la forma giuridica della ditta individuale (il 91,7%). Alta è la percentuale di aziende apistiche a trazione femminile, 19,5% del totale.
A prescindere dalle dimensioni, dalla quantità e dal tipo di prodotto (nel nostro paese si contano almeno 60 varietà di miele, mentre nel mondo sono non meno di 300), chiunque lavori e confezioni il miele deve conoscere le regole, precise e stringenti, dell’etichettatura, un elemento del packaging ormai fondamentale per questo settore, sia dal punto di vista della comunicazione, sia per il rispetto delle norme previste per legge. Una buona etichetta garantisce l’informazione, la trasparenza e la sicurezza per i consumatori, assicurando al contempo la conformità alle normative vigenti da parte dei produttori.
In Italia, le disposizioni relative all’etichettatura del miele sono delineate nel Decreto Legislativo 179/2004, che recepisce la Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. Questo decreto fa riferimento anche alla normativa generale sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, specificata nel Decreto Legislativo 109/1992, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 181/2003. E una cosa è certa: la revisione delle normative è in continua evoluzione.

Indicazioni obbligatorie sull'etichetta del miele

Per garantire la conformità alle normative e fornire informazioni chiare ai consumatori, l’etichetta di un barattolo di miele deve contenere le seguenti indicazioni obbligatorie:

1. La denominazione di vendita, come miele in favo, miele con pezzi di favo e miele filtrato, con la possibilità di specificare l’origine botanica del prodotto (ad esempio miele di acacia o miele di castagno), l’origine geografica del prodotto o l’appartenenza a specifiche categorie come IGP, DOP o proveniente da apicoltura biologica;
2. La quantità netta, indicata in grammi (g) o chilogrammi (kg). Considerato che la quantità da indicare sull’imballaggio è in ogni caso quella netta o nominale, non è necessario far precedere l’indicazione dalle diciture “peso netto”, “contenuto netto”, o da diciture simili. La disciplina metrologica (D.P.R. 391/80) regolamenta le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto;
3. Il termine minimo di conservazione (TMC), ovvero la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Va indicato a discrezione del confezionatore e deve essere preceduta dalle seguenti espressioni: “da consumarsi preferibilmente entro il…” quando la data riporta l’indicazione anche del giorno “da consumarsi preferibilmente entro fine…” in tutti gli altri casi.;
4. Nome, ragione sociale e sede del produttore o del confezionatore responsabile della commercializzazione o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione Europea, l’importatore nel mercato dell’Unione;
5. La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, quando diverso dall’indirizzo del responsabile della commercializzazione già indicata in etichetta. Questa indicazione non è contemplata dal Regolamento UE 1169/2011, tuttavia è espressamente richiesta dal D.Lgs 109/92 che rimane comunque in vigore;
6. Il Paese d’origine in cui il miele è stato raccolto. La dicitura “Miele italiano” può essere sufficiente a definire il Paese di origine (Circolare 31 maggio 2012, n. 4);
7. Il lotto di produzione, che viene determinato dal produttore e può essere composto da numeri e/o lettere; va sempre preceduto da una lettera L (maiuscola e senza punto); l’indicazione del lotto non è richiesta quando il TMC figura nella forma gg/mm/aaaa.

Leggibilità e presentazione delle informazioni

La normativa prevede che le informazioni obbligatorie siano facilmente leggibili e comprensibili per il consumatore medio. In particolare, l’altezza minima dei caratteri, riferita alla “x” minuscola, deve essere di almeno 1,2 mm. Per confezioni con una superficie inferiore a 80 cm² sul lato più ampio, l’altezza minima può essere ridotta a 0,9 mm.
Uno dei materiali più usati per l’etichettatura del miele è la carta, per la sua capacità di comunicare genuinità, naturalezza e artigianalità. Sebbene nel settore alimentare la carta non sia sempre la scelta migliore, soprattutto in casi in cui il prodotto deve essere conservato in frigorifero, per il miele questo problema non sussiste.
Un’alternativa molto resistente e versatile è il polipropilene, che assicura una resistenza maggiore agli agenti esterni e alla stessa colatura del prodotto.

Etichettatura ambientale e altre informazioni facoltative

A partire dal 26 settembre 2020, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 116/2020 e l’introduzione della cosiddetta “Etichetta ambientale”, è diventato obbligatorio per i produttori fornire indicazioni per consentire un corretto conferimento, riutilizzo e riciclaggio degli imballaggi. Le informazioni devono essere presenti sull’etichetta per guidare il consumatore nel corretto smaltimento della confezione, promuovendo pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente.
Sono ammesse altre informazioni utili al consumatore a patto che rispettino due principi fondamentali: non devono indurre in errore il consumatore sulla provenienza, la qualità, le caratteristiche e le proprietà; devono essere basate sui dati scientifici pertinenti. Le informazioni facoltative possono essere la data di produzione, eventuali indicazioni per la conservazione o l’uso (che non siano indicazioni terapeutiche), le avvertenze ambientali (ad esempio “non disperdere nell’ambiente” o il pittogramma relativo), l’etichetta nutrizionale. Infine, è possibile riportare alcune delle informazioni dell’etichetta sul sigillo di garanzia, che è in grado di garantire il consumatore e il produttore da eventuali manipolazioni.